lunedì 15 ottobre 2012

Nicole Minetti in pensione a 27 anni?? NO ecco perchè... Legge Regionale


di Riccardo Ghezzi

“Il sogno di ogni giovane precario”. Così è stata definita, in molti articoli pubblicati on line, la notizia sul consigliere regionale della Lombardia Nicole Minetti che andrebbe in pensione alla giovanissima età di 27 anni, con il solo merito di aver rivestito tale carica per 30 mesi. “Non si è dimessa per poter godere del vitalizio”, è l’accusa più tenera mossa ad uno dei bersagli più facili del momento, simbolo della scarsa meritocrazia e dei favoritismi che ammorbano la politica. Per carità, non sono accuse campate per aria in toto: Nicole Minetti è approdata in Consiglio regionale solo perché inserita nel listino bloccato, non è stata quindi eletta grazie alle preferenze, né ha un curriculum o meriti politici che giustifichino l’inserimento nel listino che vale come premio di maggioranza per la coalizione vincente. Una delle principali accusatrici è stata Sara Giudice, giovanissima esponente del Pdl milanese che invocava “meritocrazia all’interno del partito”, sino ad essere definita da giornali come Il Fatto Quotidiano una “eroina dell’attuale politica”. Peccato che poi non abbia avuto la pazienza necessaria per aspettare tale meritocrazia all’interno del Pdl, perché ha deciso di approdare ben presto in un altro partito, Fli, forte della pubblicità mediatica che si è garantita ponendosi come anti-Minetti. Ed è notizia di questi giorni quella secondo cui il padre di Sara Giudice sarebbe indagato per aver cercato di strappare accordi con le cosche della ndrangheta al fine di far ottenere 300-400 voti alla figlia nelle elezioni del 2010. “Un complotto, mio padre non c’entra”, urla Sara Giudice, e fino a indagini terminate non abbiamo alcun motivo per non crederle. Ma nel polverone mediatico ora c’è anche lei, come Nicole Minetti.
Ma cosa ha fatto Nicole Minetti stavolta per finire nel mirino di molti blogger? Semplice, il 21 ottobre maturerà i requisiti per poter ottenere il vitalizio.
La notizia, nei casi di disinformazione più blanda, è stata riportata da alcune testate on line con un titolo-bufala (“Nicole Minetti in pensione a 27 anni”) e un articolo che smentisce lo stesso titolo. E’ proprio dal titolo però che scaturiscono le condivisioni sui social network e la conseguente indignazione del popolo della rete, perché ben pochi si prendono la briga di leggere come stanno effettivamente le cose. In casi peggiori, invece, è stata riportata la bufala completa, tanto nel titolo quanto nell’articolo.
Facciamo chiarezza: Nicole Minetti non va in pensione a 27 anni.
Ma, il prossimo 21 ottobre maturerà i requisiti per percepire un vitalizio di 1.300 euro al mese a partire da quando avrà compiuto 60 anni, ossia tra 33 anni. E soltanto se continuerà a pagare i contributi. Altrimenti, niente vitalizio.
La legge regionale, peraltro citata dagli stessi blogger o utenti che diffondono la bufala, è la numero 12 del 20 marzo 1995 ed è molto chiara, agli articoli 2, 3 e 4 recita quanto segue:

Art. 2.
Assegno vitalizio.
1. L’assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui all’art. 4 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel consiglio regionale e, se inferiore, che abbiano esercitato la facoltà di cui all’art. 5.
2. L’assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall’art. 8, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all’art. 8.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero, purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all’art. 4.

Art. 3.
Indennità di fine mandato.(2)
1. Ai consiglieri cessati in corso di legislatura, a quelli non rieletti, o che non si ripresentino candidati, nonché ai loro aventi causa in caso di decesso, spetta una indennità di fine mandato nella misura dell’ultima indennità annuale di funzione lorda percepita per ogni legislatura; nel caso di frazione della medesima il conteggio è determinato proporzionalmente.
2. Per la frazione di anno si applica quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2.
Art. 4.
Trattenuta sulla indennità di funzione.
1. Sull’indennità di funzione è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 e dell’indennità di fine mandato di cui all’art. 3.
2. Ai fini dell’applicazione della presente legge, l’indennità di funzione è quella stabilita dalla lett. f), comma 1, art. 1 della l.r. 6 febbraio 1984, n. 7.
3. Il consigliere che, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , opti in luogo dell’indennità di funzione per il trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, ha facoltà di versare mensilmente un contributo nella misura di cui al comma 1, per ottenere, ai fini dell’assegno vitalizio e dell’indennità di fine mandato, la valutazione del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.
4. Ai contributi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge per la trattenuta obbligatoria di cui al comma 1.

2 commenti:

  1. La Minetti comunque è' una gran gnocca

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  2. FIGLIO DI TROIA STAI ATTENTO AI TUOI TESTICOLI...

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