sabato 18 febbraio 2012

Regione Lombardia, Approvato il “Progetto Harlem”

La legge Harlem adegua la normativa regionale in materia di attività di artigianato, commercio, estetista, acconciatore, alla direttiva europea Bolkestein (che vuole facilitare la circolazione di servizi all'interno dell'Unione Europea) e lascia la possibilità ai Comuni di decidere su specifiche situazioni, considerate in contrasto con l'interesse generale e, per motivi di ordine pubblico, di vietare l'apertura di attività per evitare l'addensamento di negozi extracomunitari nella medesima zona. Nei negozi stranieri ci sarà l'obbligo di saper parlare l'italiano e di esporre i prezzi e la tipologia del prodotto venduto nella nostra lingua.


CENTRI MASSAGGI
Si assimilano alla figura professionale dell’estetista, le attività che comportano prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano (ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti) volte alla realizzazione del benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo (sia che si realizzino con tecniche manuali e corporee o sia con l’utilizzo di specifici apparecchi). Tale modifica si rende necessaria per garantire che vi sia una persona preparata e qualificata all’interno del centro benessere. I massaggi riabilitativi, fisioterapici e sportivi non sono ovviamente inclusi in tale categoria, essendo già previsto per legge che vengano praticati da fisioterapisti diplomati.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Il rinnovo o il rilascio di concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato all’aver assolto il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie (iscritte a titolo definitivo) inflitte nei confronti del titolare delle autorizzazioni  per violazione degli illeciti amministrativi, nei confronti del Comune concedente. Inoltre si introduce un apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante  al fine di mappare e controllare i commercianti che hanno licenze nei vari Comuni lombardi.

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
Le informazioni commerciali (insegne, ingredienti e prezzi) negli esercizi commerciali dove si somministrano alimenti e bevande devono essere esposte anche in lingua italiana. Sono tuttavia consentiti termini stranieri assimilati nella lingua italiana e sono ovviamente esclusi i marchi ed i nomi propri degli esercizi commerciali. Il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla conoscenza base della lingua italiana.
Per conseguire i requisiti professionali per il rilascio dell’autorizzazione, nel caso di coadiutori familiari, non basterà più essere stati iscritti per 2 anni (anche non continuativi) negli ultimi 5 all’istituto nazionale previdenza sociale, ma servirà presentare l’attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti.

PROGRAMMAZIONE SOSTENIBILE
Con questa legge si da la facoltà alle amministrazioni comunali, nei casi in cui sussistano motivi di interesse generale come definiti dalla Direttiva 2006/123/CE, di subordinare l’accesso e l’esercizio di una attività di servizio nell’ambito del commercio e della somministrazione, anche non assistita, a requisiti ulteriori rispetto a quelli qui indicati.
Sarà consentito ai comuni di dotarsi di uno strumento complementare al PGT ma più “snello” per far fronte a situazioni sinora difficilmente risolvibili. Si potrà prevedere, sulla base di parametri qualitativi, divieti o limitazioni all’apertura di nuovi esercizi  limitatamente ai casi in cui non si possa procedere altrimenti per salvaguardare la sostenibilità ambientale, quella sociale e la viabilità. Sarà consentito porre vincoli grazie ai quali, nelle zone interessante, non si vengano a creare situazioni che possono incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

RATIO LEGIS
Tale progetto di legge ha come finalità quella di disciplinare attività produttive e commerciali non regolamentate, adeguandosi alla Direttiva 2006/123/CE, meglio conosciuta come Direttiva Bolkestein.
Ben consci che tale Direttiva abbia una finalità liberista, si è altresì consapevoli del fatto che, tenendo conto delle differenti situazioni e realtà europee e nazionali, il legislatore abbia previsto dei motivi imperativi di interesse generali ai quali ricorrere in casi specifici.
Infatti il PDL 85 rispetta ed è coerente con i principi - e le stesse deroghe ammesse - indicati ed elencati nella direttiva Bolkestein (poi recepita con d.lgs 59/10 dall’Italia) quindi legislazione di un ordinamento di grado superiore rispetto a quella nazionale: qualsiavoglia decreto legge “inventato” dal governo Monti non potrebbe mai andare contro tale Direttiva.
Inoltre la materia del commercio rientra nella competenza legislativa delle regioni, ai sensi dell’art.117, comma 4 della Costituzione.  L’art. 117, comma 5 della Costituzione prevede, appunto, che le regioni, nelle materie di loro competenza, provvedano all’attuazione e all’esecuzione degli atti dell’Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. Pertanto, le regioni dovranno dare attuazione con una propria normativa alla direttiva 2006/123/CE, con la precisazione che, poiché il soggetto direttamente responsabile nei confronti dell’Unione Europea è il singolo stato membro, fintantoché la disciplina regionale non si adeguerà ai principi comunitari si applica il D.Lgs. n. 59/2010. Ora, tuttavia, la Regione Lombardia interviene con un proprio atto legislativo, nulla quindi - potrà dire il Governo Monti.
Sì alla liberalizzazione dei servizi a patto che non si ledano i diritti fondamentali dei cittadini. Il progetto di legge “Harlem” mira proprio a declinare sul territorio lombardo queste direttive, salvaguardando la tutela dei consumatori, la salute e la sicurezza dei cittadini.


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