giovedì 15 dicembre 2011

Misura 121 "Interventi per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento"

Misura 121 "Interventi per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento"

Riaperto il bando che finanzia interventi per realizzare strutture e acquistare attrezzature per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento prodotti esclusivamente sul territorio regionale lombardo.

La dotazione finanziaria complessiva è di 8 milioni di Euro.

Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti:
A. impresa individuale:
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Impresa agricola” o sezione “Coltivatore diretto”);
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;
B. società agricola:
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Impresa agricola”);
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;
C. società cooperativa:
- titolare di partita IVA;
- iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;
D. impresa associata:
le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.
L’impresa associata deve essere:
- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale “Impresa agricola” o sezione “Coltivatore diretto” oppure all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

L’impresa associata deve conservare la propria identità giuridico - fiscale ed ha l’obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni
Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all’impresa associata.

L’ammontare massimo del contributo è il seguente:
1. per imprese o società condotte da agricoltore non giovane fino al 35% della spesa ammessa, elevato al 45% per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane;
2. per imprese o società condotte da giovane agricoltore fino al 40% della spesa ammessa, elevato al 50% per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane condotte da giovani agricoltori.
L'aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie:
  • contributo in conto capitale: un erogazione in base all'anticipo, previa garanzia fideiussoria, o allo stato di avanzamento del progetto, e un saldo finale;
  • contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi.
Sono ammessi gli interventi per la realizzazione di strutture e l’acquisto di attrezzature per la gestione sostenibile degli effluenti di allevamento prodotti esclusivamente sul territorio regionale.
In particolare:
A. Opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria quali costruzione, ristrutturazione o ampliamento di platee e vasche di stoccaggio aziendale degli effluenti di allevamento, necessarie anche a seguito di modifica della gestione di strutture di stoccaggio sottogrigliato, finalizzate al raggiungimento dei parametri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e da eventuali provvedimenti successivi inerenti alla Direttiva 91/676/CEE; la costruzione delle strutture di stoccaggio è ammissibile fino a un volume che non superi del 30% la necessità di stoccaggio minimo di legge;
B. Acquisto di nuove macchine e attrezzature così come definite dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 454 del 14.12.2001, articolo 1, paragrafi 2 e 3, per l’ammodernamento del parco macchine, limitatamente a:
1. macchine semoventi che consentano la distribuzione degli effluenti a bassa pressione, mediante distribuzione del prodotto rasoterra e interrato;
2. attrezzature trainate che consentano la distribuzione degli effluenti a bassa pressione, mediante distribuzione del prodotto rasoterra e interrato;
C. acquisto di nuove apparecchiature e/o strumentazioni informatiche direttamente connesse agli interventi ammissibili ai sensi del presente paragrafo;
D. Acquisto e/o realizzazione di impianti aziendali per il trattamento degli effluenti di allevamento al fine della loro valorizzazione per:
1. separazione solido-liquido;
2. abbattimento del carico di azoto e/o riduzione dei volumi con eliminazione di acqua.
Tali interventi sono ammissibili esclusivamente a condizione che:
- l’effluente trattato sia distribuito in prevalenza su terreni disponibili all’impresa o alla società richiedente per l’utilizzazione agronomica;
- gli effluenti di allevamento trattati siano in prevalenza di provenienza dell’impresa o della società richiedente; sono compresi anche gli effluenti di allevamento originati da contratti di conferimento, riportati nella “Comunicazione per l’utilizzazione agronomica dell’effluente di allevamento” (comunicazione nitrati) di cui alla dgr 8/5868 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la matrice (materiale introdotto) utilizzata per la produzione dell’effluente trattato, sia in prevalenza di origine zootecnica, espressa in termini volumetrici.
Per le cooperative, gli effluenti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale;
E. Realizzazione di coperture delle vasche di stoccaggio degli effluenti di allevamento finalizzate al contenimento dei volumi degli effluenti stessi e delle emissioni azotate e di carbonio e alla prevenzione della formazione e dispersione in atmosfera di particolati fini, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 18 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24;
F. Realizzazione di coperture delle platee di stoccaggio degli effluenti di allevamenti avicoli, finalizzate al contenimento dei volumi degli effluenti stessi e delle emissioni azotate e di carbonio e alla prevenzione della formazione e dispersione in atmosfera di particolati fini, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 18 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24.

4.1 SPESE GENERALI

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull’importo dei lavori al netto dell’IVA, del:

a) 10% nel caso di interventi inerenti alle opere;
b) 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni.
Le spese generali comprendono:
1. i costi di redazione del Piano aziendale;
2. la progettazione degli interventi proposti;
3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
4. le spese inerenti all’obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un importo massimo di € 200;
5. le spese per la costituzione di polizze fideiussorie.

Le spese generali devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.

Le domande di contributo possono essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (24 novembre 2011) fino al 31 gennaio 2012.



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