giovedì 19 luglio 2012

Veneto/Patto stabilita': Zaia, Corte costituzionale ci da' ragione

''Avevamo ragione noi e siamo riusciti a spezzare una logica giuridica ingiusta e penalizzante. E' illegittimo l'articolo 5 bis del decreto legge n. 138 del 2011, relativo a misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, poi convertito in legge n. 148/2011, attraverso il quale il Governo assicurava ingiustamente a cinque Regioni meridionali - Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia - di poter effettuare degli investimenti sforando il tetto del patto di stabilita' a danno delle Regioni piu' virtuose. Ne consegue che anche la legge di stabilita' 2012 dello Stato e' in parte illegittima''. E' il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, a commentare con soddisfazione la sentenza n. 176 del 2 luglio scorso, con la quale la Corte Costituzionale ha accolto i ricorsi promossi distintamente da tre Regioni (oltre al Veneto, la Toscana e la Sardegna), riconoscendo che la norma dello Stato lede le loro prerogative, ''con specifico riguardo all'autonomia finanziaria, poiche' la disposizione impugnata comporterebbe un aggravio del proprio bilancio ed una conseguente rimodulazione piu' onerosa dei rispettivi patti di stabilita'''.



''Eravamo assolutamente convinti delle nostre ragioni - afferma con soddisfazione il presidente veneto Luca Zaia -, perche' era parsa da subito incostituzionale, oltre che priva di ogni e qualsiasi logica di buon senso, la scelta del Governo di far pesare su chi amministra con correttezza, lungimiranza e responsabilita', il lassismo e le inefficienze di talune Regioni''.


La Regione del Veneto, nel novembre 2011, aveva impugnato vari articoli del decreto legge 138, sostenendo che in particolare il 5 bis, aveva solo apparentemente lo scopo di predisporre strumenti di sviluppo territoriale tali da attuare una perequazione finanziaria tra le Regioni, ma di fatto introduceva un meccanismo di finanziamento indiretto a destinazione vincolata tale da favorire proprio quelle meno virtuose, consentendo loro di eccedere in termini di competenza e di cassa i limiti di spesa fissati dalla normativa. ''Cio' avrebbe significato - spiega Zaia - che le Regioni come il Veneto, proprio per aver tenuto, nel pieno rispetto delle leggi, in perfetta regola i propri conti, non solo non avrebbero beneficiato in alcun modo del finanziamento indiretto, ma avrebbero addirittura dovuto contribuire ai maggiori oneri determinati da tale meccanismo, a tutto vantaggio di chi i propri i conti non ha voluto o saputo tenerli. In sintesi, sarebbe stato il danno e la beffa''.


E tutto cio' in assoluto spregio, aveva rilevato il Veneto nel ricorso che la Corte Costituzionale ha ritenuto fondato, del principio della piena responsabilita' finanziaria di ciascun ente in relazione alle funzioni di cui e' titolare, sancito dall'articolo 119 della Costituzione, che prevede solo due ipotesi di perequazione, ma entrambe a carico dello Stato.


La Consulta ha ritenuto ''non pertinenti'' le eccezioni sollevate dall'Avvocatura dello Stato, chiamata dal Presidente del Consiglio dei ministri a difendere il provvedimento, concentrate sul fatto che la norma garantiva il contenimento della spesa pubblica e il risanamento del debito, obiettivi al cui perseguimento, sosteneva l'Avvocatura, sono tenute a collaborare anche le Regioni in base al sistema di solidarieta'.


Ma la conclusione dei ''giudici delle leggi'' e' che ''L'analisi letterale e sistematica della norma impugnata porta dunque a concludere che essa non si limita ad autorizzare la spendita dei fondi integrativi dei contributi comunitari in deroga alle prescrizioni del patto di stabilita', ma attribuisce piuttosto le conseguenze finanziarie di tale disposizione allo Stato e alle altre Regioni, al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza dei tetti. E' proprio questa ''chiamata in solidarieta''', lamentata dalle ricorrenti, che rende concretamente possibile ed attuabile la deroga contenuta nel comma 1 dell'art. 5-bis, gravando dei correlati oneri non solo lo Stato ma anche le altre Regioni''.


La Regione del Veneto, inoltre, nel suo ricorso, aveva evidenziato un ulteriore profilo di illegittimita' per l'irrazionale preferenza riconosciuta alle sole ''regioni dell'obiettivo convergenza e del piano per il sud'': Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.


''Fa davvero piacere constatare che la Corte Costituzionale abbia condiviso il nostro punto di vista - ribadisce Zaia - e impedito allo Stato di riconoscere ingiustificati privilegi a chi ne ha gia' avuti sin troppi e per di piu' ai danni di chi ha sempre fatto il proprio dovere. Possiamo capire la ''chiamata in solidarieta'', ma questa non puo' trasformarsi in continua fregatura per le amministrazioni e i cittadini seri e corretti. Mi auguro che questa sentenza segni una svolta e che i concetti di responsabilita' e giustizia diventino un patrimonio piu' diffuso, dallo Stato alle diverse Regioni del Paese''.


''Questa sentenza - conclude il Governatore veneto - esplicitando il sacrosanto principio che il legislatore nazionale non puo' fissare ingiustificati privilegi e diseguaglianze a vantaggio delle Regioni meno virtuose, rafforza la mia opinione che il D.L. 95/2012 sulla spending review ha spiccati profili di incostituzionalita' che la Regione del Veneto e' gia' pronta a far rilevare''.

Nessun commento:

Posta un commento

Lascia un tuo commento